Conto consuntivo

E’ il documento in cui vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale e descritti i fatti finanziariamente rilevanti.

Svolge una funzione di controllo amministrativo di conformità alle autorizzazioni iniziali della gestione di finanziamenti prevalentemente a carattere pubblico; una funzione di garanzia nei confronti dello Stato e di tutti i potenziali portatori di interessi delle condizioni di liquidità e solvibilità dell’ente ed una funzione conoscitiva e informativa dei risultati conseguiti nell’esercizio di riferimento.

Accompagnato dalla relazione illustrativa, il Conto Consuntivo si compone dei seguenti documenti:

  • Rendiconto Finanziario: comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli; distingue la gestione finanziaria dell’anno cui si riferisce (gestione di competenza) dalla gestione finanziaria degli anni precedenti (gestione dei residui).
  • Situazione Amministrativa: rappresenta le grandezze finanziarie che determinano il fondo di cassa e il risultato di amministrazione al termine dell’esercizio.
  • Situazione Patrimoniale: quantifica il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio dell’esercizio, le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive, il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause.

Bilancio Consolidato: rappresenta l’insieme dei risultati delle gestioni finanziarie dell’Amministrazione Generale e delle Strutture con autonomia di bilancio, con specifica indicazione dei trasferimenti interni tra le diverse gestioni e l’aggregazione delle componenti patrimoniali.

Amministrazione Generale

Strutture con autonomia di bilancio

Si tratta dell’allegazione del consolidato aggregato finanziario dei bilanci delle strutture dotate di autonomia al bilancio dell’Amministrazione Generale come previsto dall’art. 76 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

Conti Consuntivi Consolidati