Informazioni necessarie a cittadini italiani con titoli di studio stranieri.
I cittadini italiani con titoli di studio stranieri accedono all'Università a parità di condizioni con i cittadini italiani. L'unica differenza riguarda la certificazione del titolo di studio e degli studi compiuti all'estero.
Il titolo di studio straniero posseduto dai cittadini italiani deve rispettare i requisiti della Circolare del M.I.U.R. per i titoli stranieri.
Il titolo di studio conseguito all’estero può essere consegnato in originale, tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza Diplomatica italiana del Paese dove è stato conseguito, ma può essere anche autocertificato dallo studente. In quest’ultimo caso l’Università provvederà ad effettuare i dovuti controlli.
E’ indispensabile ottenere dalla Rappresentanza Diplomatica italiana del Paese dove il titolo è stato conseguito la Dichiarazione di Valore del titolo stesso. Si tratta di un documento che fornisce indicazioni dettagliate sul titolo, utili ai fini della decisione sull’ammissibilità ai corsi di laurea italiani.
Tutti i documenti in lingua straniera vanno muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana. La traduzione deve essere fatta eseguire dagli interessati e confermata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana all'estero.
Chi si trova in Italia, può rivolgersi all’Ufficio competente del Tribunale di zona oppure a traduttori ufficiali.
N.B. La domanda di iscrizione potrà essere accolta soltanto se il titolo di studio sarà accompagnato anche dalla certificazione consolare attestante l'effettivo compimento degli studi in istituzioni scolastiche situate all'estero.
Per l’iscrizione a corsi di laurea e corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico:
Immatricolazione corsi di laurea e corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico
Per l’iscrizione a corsi di laurea specialistica o magistrale:
Immatricolazione corsi di laurea specialistica o magistrale
Per la procedura di riconoscimento del titolo accademico:
Riconoscimento titolo accademico