Si prega di compilare il modulo per la disclosure dell’invenzione ed inviarlo al KTO per posta elettronica all’indirizzo kto@unibo.it.
E’ necessario inoltre firmare in originale l’ "accordo per la tutela della proprietà intellettuale" (ultima pagina del modulo) e inviarlo per posta o a mano al KTO al seguente indirizzo:
Knowledge Transfer Office
Area della Ricerca
Via Zamboni 33 – 40126 Bologna
L’ufficio:
- effettuerà la valutazione dei requisiti di brevettabilità dell’invenzione, previsti dalla legge (novità, salto inventivo e industrialità) mediante ricerche e valutazioni sulla prior art;
- si farà carico delle procedure autorizzative d’Ateneo (Organi Accademici);
- prenderà contatto con il consulente per la scrittura del brevetto;
- nel caso di contributo di terzi all’invenzione, la domanda di brevetto potrà essere intestata oltre che all’Università, anche a soggetti terzi, in quote da concordare. In tal caso è necessaria la stipula, preliminare al deposito della domanda, di un contratto di condivisione di brevetto tra i contitolari.
Indicazioni operative
La divulgazione dell’invenzione rende impossibile la brevettazione, ma non viceversa.
Quando si ottengono risultati interessanti dal punto di vista industriale, è consigliabile:
- Non divulgare i propri risultati ad enti esterni, aziende, gruppi di ricerca interni e/o esterni al proprio dipartimento ;
- Far sottoscrivere ai propri collaboratori non strutturati un atto di impegno al trattamento confidenziale dei risultati aventi ad oggetto l’invenzione;
- Non discutere pubblicamente tesi di laurea/dottorato aventi ad oggetto l’invenzione
- Non sottomettere abstract/articoli a riviste o convegni scientifici aventi ad oggetto l’invenzione.
Supponendo una stretta collaborazione tra KTO e inventori, tutta la procedura di brevettazione dura mediamente 2 mesi.
Immediatamente dopo il deposito della domanda di brevetto gli inventori possono divulgare l’oggetto della domanda mediante articoli, pubblicazioni, tesi.
Si consiglia di richiedere la brevettazione prima della sottomissione della pubblicazione, comunicando al Referee l’intento di proteggere il contenuto dell’articolo con una domanda di brevetto.