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Normativa vigente

NAZIONALE: Attualmente  vigente è il D. Lgs. 10 febbraio 2005 nr. 30 (link al file Codice PI), che all’art. 65 riconosce:

  1. la possibilità per i ricercatori di depositare un brevetto a nome proprio (se l’ invenzione è conseguita in ambito universitario);
  2. la possibilità di depositare un brevetto a nome dell’Università.

CASO  1:

  • il brevetto viene depositato a nome, a cura e a spese del ricercatore;
  • l’Università NON si fa carico di alcuna spesa;
  • il ricercatore ha l’ obbligo di comunicare il deposito all’Amministrazione universitaria;
  • l’Università non si fa carico di alcuna operazione connessa alla promozione e alla consulenza legale;
  • l’Università ha il diritto, riconosciuto dalla legge, a partecipare agli eventuali introiti derivanti dallo sfruttamento commerciale del brevetto (per l’Università di Bologna, la percentuale di partecipazione è del 30%).


CASO 2:

  • il brevetto viene depositato a nome, a cura e a spese dell’Università;
  • l’Università si occupa di tutte le procedure amministrative e burocratiche per il deposito delle domande di brevetto;
  • l’Università si fa carico delle attività di promozione del brevetto, in collaborazione con il ricercatore (fiere, esposizioni, contatti di aziende);
  • l’Università si fa carico di tutte le attività di consulenza legale connesse all’utilizzo del brevetto;
  • il ricercatore resta titolare del diritto morale d’inventore (è menzionato nel documento brevettuale come inventore) ed ha diritto ad acquisire il 50% dei ricavi, al netto delle spese brevettuali, realizzati dall’Università mediante lo sfruttamento commerciale del brevetto (del restante 50%, il  40% va all’Ateneo e il 10% alla struttura di appartenenza del ricercatore).
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