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Regolamento dell'Osservatorio della Ricerca dell'Università di Bologna (in vigore fino al 29 luglio 2010)

Dal 30 luglio 2010 è in vigore il nuovo Regolamento emanato con  D.R. n. 843/2010 del 14 luglio 2010.

 

ART.1 -

  • E` istituito l'Osservatorio della Ricerca dell' Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

ART.2 - composizione

  • L'Osservatorio è composto da tre membri per ciascuno dei macroraggruppamenti disciplinari dell'Ateneo. Essi sono nominati dal Rettore, sentito il Senato Accademico, tra docenti e ricercatori di alto profilo scientifico.
  • Il Presidente dell'Osservatorio è nominato dal Senato Accademico su proposta del Magnifico Rettore. Il Presidente della Commissione Ricerca Scientifica è membro di diritto dello stesso Osservatorio.
  • I membri dell'Osservatorio rendono pubblico il loro curriculum scientifico e non possono essere componenti del Senato Accademico e del Consiglio d'Amministrazione, Direttori di Dipartimento e di Istituto o Unità Complessa, o membri del Nucleo di valutazione.


ART.3 - durata

  • 1. I membri dell'Osservatorio restano in carica tre anni e possono essere immediatamente rinnovati per un solo mandato.


ART.4 - finalità

  • L'attività dell'Osservatorio è finalizzata al rilevamento e all'analisi della qualità dell'attività scientifica dell'Ateneo al fine del suo mantenimento e miglioramento.
  • I risultati di tali analisi dovranno consentire anche la valutazione dell'attività scientifica da parte del Nucleo di Valutazione, con il quale l'Osservatorio opera in stretto collegamento.
  • Le linee guida predisposte dall'Osservatorio costituiscono anche riferimento per i lavori dei Comitati ex-quota 60%.


ART. 5 - compiti

  • L'Osservatorio ha il compito di mettere a punto ed aggiornare criteri per l'analisi e la valutazione dell'attività scientifica svolta nell'Ateneo. Tali criteri debbono essere congrui con quelli utilizzati nei più qualificati ambienti scientifici nazionali ed internazionali.
  • L'Osservatorio sovrintende, inoltre, all'applicazione di tali criteri ai fini della valutazione dell'attività scientifica.
  • Strumento fondamentale per le finalità indicate è la costituzione dell'Anagrafe della Ricerca, i cui elementi fondamentali saranno pure definiti dall'Osservatorio.
  • I compiti sopra indicati vengono svolti di concerto con la Commissione d'Ateneo per la Ricerca Scientifica.


ART. 6 - ambiti della valutazione e criteri generali

  • La valutazione dell'attività scientifica dovrà comprendere i seguenti aspetti:
    - capacità di attrazione di risorse di ricerca;
    - dottorati di ricerca;
    - coinvolgimento di docenti e ricercatori dell'Ateneo in organismi internazionali e nelle grandi istituzioni nazionali che svolgono attività di indirizzo e promozione della ricerca;
    - sviluppo di iniziative scientifico-culturali;
    - pubblicazioni scientifiche;
    - eccellenza dei risultati conseguiti.
  • Il processo di valutazione deve essere realizzato secondo un modello gerarchico che prevede i seguenti livelli:
    - valutazione di Ateneo;
    - valutazione relativa alle aggregazioni scientifiche previste dallo Statuto Generale d'Ateneo;
    - valutazioni relative alle aree definite dal MURST per la ripartizione dei fondi ex-quota 40%;
    - valutazione relativa alle strutture scientifiche (Dipartimenti, Istituti, Centri Interdipartimentali, ecc.).
    Non è prevista la valutazione dell'attività scientifica dei singoli ricercatori da parte dell'Osservatorio, salvo che ciò non sia da essi espressamente richiesto.
  • L'Osservatorio potrà inoltre svolgere analisi mirate ed approfondite in specifici settori anche multidisciplinari, al fine di valutare l'efficacia di nuove iniziative o di individuare potenziali linee di sviluppo della ricerca dell'Ateneo.


ART. 7 - modalita` operative

  • E` compito delle strutture scientifiche fornire all'Osservatorio dati aggregati - secondo appropriate linee guida definite dall'Osservatorio, di concerto con la Commissione di Ateneo per la Ricerca Scientifica ed in collaborazione con il Nucleo di Valutazione - sia a livello di struttura sia a livello di settori scientifico disciplinari, allegando anche elementi analitici che consentano di identificare le singole attività ed i relativi risultati.
  • L'Osservatorio potrà richiedere l'acquisizione di ulteriori dati alle strutture scientifiche o agli Uffici amministrativi dell'Ateneo.
  • La valutazione della attività scientifica è annuale, basata comunque su periodi temporali più estesi (di norma un triennio).
  • L'attività scientifica è valutata tramite appropriati indicatori, sia in termini assoluti sia con riferimento alle risorse impiegate.
  • Dovranno essere anche evidenziate variazioni di produttività scientifica nel tempo.
  • I risultati dell'attività dell'Osservatorio sono pubblici.


[Decreto Rettorale 4 marzo 2008 n° 355].

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